L'AGCOM: "no gli aumenti automatici dei contratti telefonici"

L'AGCOM: 'no gli aumenti automatici dei contratti telefonici'
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In una nuova nota pubblicata da AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha annunciato una nuova revisione del regolamento in materia di contratti per la fornitura di servizi telefonici.

Nella riunione dello scorso 4 Aprile 2023, è stato deciso l’avvio di una consultazione pubblica. Tra le misure è previsto che l’operatori riporti nelle proposte i termini entro cui dare avvio alla procedura di attivazione per i servizi voce ed internet.

Particolarmente interessante è la sezione relativa all’adeguamento del canone sulla base dell’indice dei prezzi al consumo.

Nella fattispecie, per i contratti che non lo prevedono “una proposta di modifica del contratto che inserisca un meccanismo di adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo dovrà essere espressamente accettata dall’utente”.

Mentre per i contratti che prevedono già un meccanismo di indicizzazioneil conseguente aumento del canone non si configura come una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e quindi non conferisce all’utente il diritto di recedere dal contratto senza penali solo nel caso in cui l’adeguamento sia dipendente da un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico. Una volta prevista l’indicizzazione nel contratto, l’operatore potrà modificare le tariffe esclusivamente in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuale dei prezzi al consumo”.

Viene anche previsto che l’operatore informi i clienti di tali adeguamento, e l’applicazione dell’adeguamento all’indice dei prezzi può avvenire, solo dopo 12 mesi dall’adesione contrattuale.

Gli operatori devono pubblicare sul proprio sito web l’entità della variazione del canone due mesi prima dell’entrata in vigore. “Le comunicazioni antecedenti all'adesione al contratto e nel contratto stesso, relative all’adeguamento del canone a causa dell’indicizzazione, devono essere caratterizzate dalla massima trasparenza e comprensibilità in relazione all’indice di adeguamento utilizzato, al mese di applicazione della variazione e alle modalità di comunicazione della variazione” continua la nota.

Il procedimento si dovrà concludere entro 120 giorni e la bozza di regolamento riguarda consumatori, microimprese, piccole imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro.